Dettagli
Luogo di stampa
(Venezia),
Soggetto
Venezia - decreti
Descrizione
In 8°(mm 130x185). Manoscritto su pergamena, 163 carte non numerate (presente una numerazione a matita a piede di pag.). Scrittura in corsivo a inchiostro bruno à la plume su 19 righe. Al verso della prima carta è presente una vignetta con il leone marciano, il secolare emblema della Serenissima carico di simbologie, dipinto a mano coeva. Lussuosa legatura del XIX secolo, eseguita nel tipico esempio adottato nel XVI per la destinazione di personaggi di alto lignaggio, in assicelle di legno rivestita da velluto verde, cantonali con miniature in argento dorato agli angoli così pure lo stemma gentilizio che campeggia al centro del piatto ant. Ex libris principesco alla sguardia ant. <BR>Questi statuti speciali non risultano essere stati pubblicati all'epoca come un corpo di leggi particolari. Ci sono "Parti" in questa materia, come quelle " in materia di reggimenti" pubblicati nel 1595 e nel 1609 (vedi Cicogna p. 187), e una "Prattica de' reggimenti in Terraferma" per G. Morari (Padova, 1708). Di seguito descriviamo una parziale lista dei decreti e delle leggi contenute nel manoscritto, nelle quali figurano delle date che risalgono all'anno 1596 e che potrebbero essere state fatte per il "Rettore" delle Gambarare (località sul Brenta): "Di poter assicurare (?) i banditi che si riducono nelle Gambarare. Che tu non possi aver salarij se non nel tempo che sarai in reggimento. Del far giustizia a tutti coloro li quali la dimandano. Delle pene che li officiali pubblici li quali fanno contrabbando. Di punire li contrabbandieri. A che tempo tu possi venire a Venetia. Che si paga datio di ogni e qualunque cosa comprata per il Rettore. Di non portar le biade in altro luogo che a Venetia. Del Mandar li delinquenti del Dogado a Venetia. Datio del Formento. Di quelli che conducono pani d'oro over d'argento estratti di altro luogo che di Venetia. Li banditi di tutti li luoghi s'intendono anco banditi dalle Gambarare. Delle armi prohibite che non si possono portare. A che modo possino li Avogadri et altri suspendere le condennationi delli Rettori. Del Rettore che robba il danaro del Dominio. Non sia lecito al Nodaro tor alcuna mercede per li fatti del Commun. Della mercede del Cancellerio. Li benefici ecclesiastici. Del dipinger le armi del Rettore. Della limitatione del Conseglio dei Dieci. Nel tuo ritorno a Venetia consegnerai al Coseglio dei Dieci tutte le scritture secrete. Che li familiari del Rettore non negocino. Di non accettar presenti d'alcuno che non sia licito alli tuoi fare alcuna di quelle cose le quali si sono prohibite. In materia delle condanne che fanno li rettori…"<BR>Bell'esemplare fascinoso. La leggibilità del manoscritto risulta buona in generale, anche se meno chiara in alcune pagg. dove l'inchiostro è scolorito anticamente. Piccoli fori alla pergamena saltuari e altrettante lievi saltuarie ossidazioni. Interventi di restauro al margine e agli angoli sup., un foro alla carta 8.<BR>
Anno di pubblicazione: (fine del XVI sec.)