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Livres anciens et modernes

Serena Manzin, Sergio Spatola

Finanziare la sanità pubblica (anche) con capitali privati

EDUCatt Università Cattolica, 2016

10,50 €

EDUCatt - Ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

(Milano, Italie)

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Détails

Année
2016
ISBN
9788893351065
Auteur
Serena Manzin, Sergio Spatola
Pages
176
Éditeurs
EDUCatt Università Cattolica
Thème
Sanità pubblica, Diritto della medicina e della sanità, Italia
Etat de conservation
Neuf
Langues
Italien
Reliure
Couverture souple
Condition
Neuf

Description

L’attenzione sempre crescente nei confronti della tutela della salute costituisce ormai un dato comune dell’esperienza degli ordinamenti giuridici più evoluti nei termini di un valore obiettivo essenziale che appartiene ai principi dello Stato sociale. La predisposizione di forme adeguate di affermazione effettiva di tale valore è a sua volta considerata come un elemento strutturale del Welfare state, con il conseguente impegno degli organi politici di indirizzo rivolto a garantire un sistema diffuso di accesso ai servizi. Nel nostro ordinamento, la realizzazione dell’impianto volto ad assicurare il pieno soddisfacimento del diritto alle prestazioni sanitarie è il frutto di una evoluzione normativa, di cui si ripercorreranno i momenti fondamentali, e che, dopo una prima fase di intervento estremamente limitato, da parte del legislatore, ha trovato attuazione attraverso l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) con la legge n. 833/1978, che è ispirata a principi quali la globalità delle prestazioni, l’universalità dei destinatari e l’uguaglianza di trattamento. In tal modo, il legislatore italiano ha optato per un sistema che garantisse le prestazioni sanitarie quale diritto a ricevere cure pagate in prevalenza con il denaro pubblico. La scelta politica del 1978 è rivolta a dare piena attuazione al dettato costituzionale, e appare dunque utile una breve descrizione di alcuni spunti che si possono ricavare dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di attuazione del diritto della salute. Nel nostro ordinamento il bene della salute, come è noto, è tutelato espressamente dall’art. 32 Cost., e il giudice delle leggi ha messo in risalto che tale norma lo preveda “non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo” (Corte Cost., sent. 356\1991) che impone piena ed esaustiva tutela (Corte Cost., sent. 307 e 455 del 1990).