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Libros antiguos y modernos

[Regno delle Due Sicilie] Commentario sulla Legge organica giudiziaria de' 29 maggio 1817. Corredato delle leggi, decreti, rescritti, regolamenti, ministeriali e massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge. [.]

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(Roma, Italia)

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Materia
Diritto

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Napoli: Angelo Trani, 1818. Quattro volumi, per un totale di 1138 pagine. 19x13 cm. Rilegatura coeva in mezza pelle con mancanze, abrasioni e qualche foro di tarlo ai dorsi. Alcune bruniture e fioriture all'interno. Allentate le pagg. 135-138 del volume III. Sigillo ufficiale sul verso del frontespizio del primo volume. [M199ex] Durante la dominazione napoleonica, con la Legge sull'organizzazione giudiziaria del 20 maggio 1808 fu riformata profondamente la struttura delle istituzioni giudicanti del Regno di Napoli e furono soppresse le corrispondenti magistrature dell'antico regime incompatibili con i nuovi ordinamenti. La riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 1809, istitui' Tribunali di prima istanza in ogni provincia a cui competeva giudicare, in grado di appello, le cause decise in primo grado dai giudici di pace ed in primo grado le altre attribuite loro dalle leggi, ad eccezione di quelle in materia di commercio, spettanti ai Tribunali di commercio di nuova istituzione. Avverso le sentenze dei tribunali di prima istanza era ammesso ricorso a Tribunali d'appello, previsti in numero di quattro (Napoli, Chieti, Altamura e Catanzaro), competenti sia in materia civile che correzionale. La Legge organica dell'ordine giudiziario emanata, dopo la restaurazione borbonica, il 29 maggio 1817, non sconvolse sostanzialmente l'assetto stabilito dai francesi, prevedendo Tribunali civili che giudicavano in primo grado le cause personali, reali e miste, ad eccezione di quelle di competenza dei giudici di circondario e di altri tribunali e, in appello, quelle giudicate in primo grado da questi. I tribunali civili giudicavano anche sulle competenze dei giudici di circondario e sullee ricuse prodotte nei confronti di questi. Avverso le sentenze dei tribunali civili si poteva ricorrere alla Gran corte civile nella cui giurisdizione era compreso il tribunale.